
La Carta dei diritti dei passeggeri di Enac prevede che se un volo viene cancellato per via delle condizioni metereologiche dovute a eventi naturali, le norme comunitarie prevedono il rimborso del biglietto ma non la compensazione pecuniaria.
Ecco riassunti quali sono i diritti dei viaggiatori in casi eccezionali ed imprevedibili quali quelli prodotti da eventi naturali; la Carta dei diritti dei passeggeri può essere invece scaricata da qui.
L'assistenza a terra consiste in:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
- adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
Rimborsi:
In caso di cancellazione del volo o ritardo prolungato (almeno due ore per voli intracomunitari o internazionali inferiori o pari a 1.500 km; almeno tre ore per voli intracomunitari superiori a 1.500 km e di voli internazionali tra 1.500 e 3.500 km; almeno quattro ore per voli internazionali superiori a 3.500 km.) si ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita oppure ad un nuovo volo con partenza il prima possibile o in data successiva più conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili.
Il risarcimento dai 250 ai 600 euro a seconda della distanza coperta che spetta al passeggero in caso di cancellazione del volo a causa di disservizi aeroportuali o delle compagnie aeree non è dovuto invece se:
- la compagnia aerea può provare che la cancellazione del volo è stata causata da circostanze eccezionali (es. avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi, etc);
- il passeggero è stato informato della cancellazione:
a) con almeno due settimane di preavviso;
b) nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto;
c) meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario.
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