
La Corte di Cassazione ha stabilito che è obbligo del tour operator risarcire il danno, patrimoniale e non, nel caso in cui il depliant proposto ai potenziali viaggiatori esponga condizioni di viaggio e soprattutto immagini del luogo di villeggiatura che invece non corrispondono alla realtà.
La vicenda è stata messa in luce da una coppia di Pordenone che ha denunciato una vacanza iniziata male e finita peggio e presto al Club Fodele Beach di Creta.
Secondo la Cassazione, "il depliant illustrativo costituisce parte integrante dell'offerta contrattuale" e quindi è il punto di riferimento per le aspettative del turista.
La vicenda denunciata risale a 11 anni fa e coinvolge una coppia che aveva acquistato in agenzia un pacchetto all inclusive per Creta scoprendo all'arrivo sull'isola che la spiaggia era impraticabile per sporcizia e che il bel mare poco invitava al nuoto per la presenza galleggiante di oli combustibili; i due avevano rifiutato una meta alternativa, proposta dal tour operator in cambio della mancata contestazione in sede giudiziaria, e avevano avviato la pratica di risarcimento in Italia.
In sede di giudizio Francorosso/Alpitour aveva contestato che "l'organizzatore è tenuto a fornire tutti i servizi indicati, ma non può certo garantire che le condizioni del mare siano sempre ottimali, e senza per questo ritenere che la foto sul depliant non corrisponda all'effettivo stato dei luoghi" aggiungendo che la prova della non balneabilità del mare doveva essere fornita dai turisti.
I giudici hanno sottolineato che, anche con la legge in vigore all'epoca (dlgs 11/1995) "in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno (secondo le rispettive responsabilità, salvo prova di impossibilità della prestazione per causa a loro non imputabile)" e che "il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti".
Questo perchè "l’organizzatore o il venditore" che offrono un pacchetto turistico "assumono specifici obblighi soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi che vanno esattamente adempiuti" sulla base delle promesse dei "depliant illustrativi".
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